Una guida alla scelta del regime fiscale in Italia

translation_articles_icon

ProZ.com Translation Article Knowledgebase

Articles about translation and interpreting
Article Categories
Search Articles


Advanced Search
About the Articles Knowledgebase
ProZ.com has created this section with the goals of:

Further enabling knowledge sharing among professionals
Providing resources for the education of clients and translators
Offering an additional channel for promotion of ProZ.com members (as authors)

We invite your participation and feedback concerning this new resource.

More info and discussion >

Article Options
Your Favorite Articles
Recommended Articles
  1. ProZ.com overview and action plan (#1 of 8): Sourcing (ie. jobs / directory)
  2. Réalité de la traduction automatique en 2014
  3. Getting the most out of ProZ.com: A guide for translators and interpreters
  4. Does Juliet's Rose, by Any Other Name, Smell as Sweet?
  5. The difference between editing and proofreading
No recommended articles found.

 »  Articles Overview  »  Business of Translation and Interpreting  »  Financial Issues  »  Una guida alla scelta del regime fiscale in Italia

Una guida alla scelta del regime fiscale in Italia

By Nadejda Volkova | Published  01/11/2011 | Financial Issues | Recommendation:RateSecARateSecARateSecARateSecARateSecI
Contact the author
Quicklink: http://por.proz.com/doc/3167
Author:
Nadejda Volkova
Itália
italiano para russo translator
 

See this author's ProZ.com profile
Una guida alla scelta del regime fiscale in Italia

Penso che ogni traduttore professionista agli inizi della propria carriera segnato dal delicato passaggio dalle prestazioni occasionali alla vera attività professionale svolta con partita IVA debba necessariamente affrontare la decisione che riguarda il regime fiscale da scegliere. Questo articolo si rivolge a chi si trova proprio in questo punto iniziale della propria carriera.
Vorrei considerare diversi punti che riguardano questa scelta.
Per cominciare, una persona che si affaccia al mondo della traduzione e fa i primi passi in questo campo normalmente rilascia notule per le traduzioni che fa. Che cos'è un notula? La notula è la ricevuta di prestazione occasionale che viene rilasciata dal traduttore al committente. In questa notula viene indicata la ritenuta di acconto pari al 20% che viene versata dal committente per conto del traduttore (ovviamente noi parliamo di committenti muniti di partita IVA). Per esempio, se nella notula viene indicato l'importo lordo di 100 euro, nella tasca del traduttore ne rimangono 80 mentre 20 euro costituiscono la ritenuta di acconto.
Ma la notula va bene quando i guadagni lordi non superano i 5000 euro all’anno. Quando si supera questa soglia normalmente si apre la partita IVA. Ci sarebbero altre soluzioni oltre l'apertura della P.IVA ma che comunque non voglio trattare nel presente articolo essendo l’apertura della P.IVA la strada che percorre la quasi totalità dei traduttori che vogliono proseguire la loro attività e guadagnare più di 5000 euro lordi all’anno diventando così dei veri professionisti del settore. Naturalmente, di fronte a questa scelta è opportuno rivolgersi ad un commercialista.
Il commercialista dirà che la nota più dolente collegata al superamento della fatidica soglia dei 5000 euro non è tanto l’apertura della partita IVA in se stessa, quanto l’obbligo dei versamenti INPS (con l'iscrizione alla Gestione Separata). Questo vuol dire che dal vostro reddito verrà decurtato il 26.72% (aliquota stabilita per il 2010).
Quando l’ignaro traduttore si sarà ripreso da questa notizia (se non l’abbia già presa in considerazione) dovrà valutare molto attentamente quale regime fiscale scegliere.
Attualmente esistono tre regimi fiscali: il regime ordinario, il regime per le nuove iniziative produttive (“forfettino”) e il regime dei minimi (“forfettone”) . Esaminiamo ognuno di essi in dettaglio:

Regime ordinario:
- IRPEF con aliquote ordinarie (dal 23% al 43%);
- ritenuta di acconto (20%);
- versamento IVA mensile/trimestrale;
- possibilità di deduzioni (per esempio, famigliari a carico, interessi passivi sui mutui);
- applicazione degli studi di settore;
- maggiori adempimenti contabili rispetto agli altri due regimi.

Regime per le nuove iniziative produttive (“forfettino”). Il regime è stato introdotto nel 2001 ed è ancora in vigore. I punti più salienti di questo regime sono:
- l’imposta sostitutiva pari al 10%;
- assenza della ritenuta di acconto;
- applicazione dell’IVA (con versamenti annuali);
- applicazione degli studi di settore (tranne il primo anno);
- in assenza di altri redditi, l’impossibilità di usufruire delle deduzioni (spese mediche, famigliari a carico, etc.);
- il fatturato in un anno non può superare euro 30.987, 41;
- contabilità semplificata;
- diritto ad un tutor gratuito dell’Agenzia delle Entrate;
- validità solo per il primo triennio.

La nuova attività non può essere la prosecuzione di un’attività precedentemente esercitata. E qua nasce la spinosa questione se le prestazioni occasionali che avete fatto possono essere considerate una forma di tale attività o no. La risposta a questa domanda dipende dall’interpretazione della legge.

Regime dei minimi (“forfettone”). Introdotto nel 2008, è un regime che viene vivamente consigliato dai commercialisti a tutti i professionisti i cui guadagni annuali non superano i 30.000 euro. Non sarà che ci sono pochissimi adempimenti contabili e quindi meno “rogne” per i commercialisti?
Questo regime prevede:
- imposta sostitutiva pari al 20%;
- ritenuta di acconto pari al 20% ;
- assenza dell’IVA (quindi l’impossibilità di dedurre l’IVA sugli acquisti);
- assenza degli studi di settore;
- in assenza di altri redditi, l’impossibilità di usufruire delle deduzioni (per spese mediche, famigliari a carico, etc.);
- contabilità semplificata.

Nettamente vantaggioso rispetto al regime ordinario in termini dell'aliquota IRPEF (20%), il “forfettone” comunque nasconde delle "trappole" che al primo sguardo non sono così evidenti. Il primo punto è l’impossibilità, in assenza di altri redditi, di usufruire delle deduzioni e nel caso si è intitolati ad averne molti può annullare il vantaggio di un'aliquota IRPEF più bassa.
Il secondo punto è l’assenza dell’IVA. Questo fatto può contare molto se uno lavora con i privati per poter offrire una traduzione ad un costo più basso. Ma per i traduttori che fatturano ad altri titolari di partita IVA (agenzie di traduzioni, aziende, altri professionisti) questo fatto non porta nessun vantaggio, anzi, potrebbe essere anche svantaggioso quando non si può detrarre l'IVA sugli acquisti.
Il terzo punto è l’applicazione della ritenuta di acconto (pari al 20%). Essendo l'imposta sostitutiva anch'essa pari al 20% il traduttore che ha adottato questo regime si ritrova sempre a credito con lo stato. Perché? Perché la ritenuta di acconto (20%) viene versata prima di aver calcolato i costi, mentre l’imposta sostitutiva (20%) viene calcolata dopo aver dedotto i costi (tra cui i versamenti INPS). La differenza fra queste due forma il credito d'imposta che può essere utilizzato per i successivi anni, ma se uno mantiene sempre il regime dei minimi dovrà richiedere il rimborso che, come sappiamo, ha tempi biblici.
Quindi, riepilogando:
Dovete aprire la P.IVA e possedete i requisiti necessari per l’apertura di una nuova attività? Aderite al "forfettino" (attenzione, però agli studi del settore)! Altrimenti conviene valutare bene se adottare il regime dei minimi o quello ordinario. Avete altri redditi nel nucleo famigliare che permettono di usufruire delle detrazioni? Non pensate di fatturare più di 30 mila euro all'anno? Allora il “forfettone” fa per voi! Avete diritto a molte detrazioni? Hmm... una scelta che richiede un'attenta valutazione. Alla fine un gratuito consiglio per risparmiare tanti soldi: rivolgetevi ad un bravo commercialista!


Copyright © ProZ.com, 1999-2024. All rights reserved.
Comments on this article

Knowledgebase Contributions Related to this Article
  • No contributions found.
     
Want to contribute to the article knowledgebase? Join ProZ.com.


Articles are copyright © ProZ.com, 1999-2024, except where otherwise indicated. All rights reserved.
Content may not be republished without the consent of ProZ.com.